Art. 2
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ABE in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza
In vigore dal 22 feb 2024
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ABE in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza
1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’ABE include i documenti seguenti:
a)
la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa indirizzata alla persona oggetto delle indagini, nonché l’eventuale sintesi delle conclusioni modificata a seguito delle osservazioni presentate da tale persona;
b)
la copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;
c)
il verbale dell’audizione, se del caso.
2. Se un fascicolo è incompleto, l’ABE presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
4. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l’ABE ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte; il termine è di almeno due settimane nel caso in cui l’ABE concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l’ABE non concordi con tutte le conclusioni. Nell’adottare una decisione volta a constatare una violazione e a prendere misure di vigilanza nonché a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 130 e 131 del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato.
5. L’ABE può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
6. Qualora decida che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114 e adotti una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 131 di tale regolamento, l’ABE notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
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