Art. 5
Rimborso per le autorità competenti
In vigore dal 22 feb 2024
Rimborso per le autorità competenti
1. In caso di delega di funzioni dell’ABE alle autorità competenti a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, solo l’ABE addebita agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi commissioni a copertura dei costi sostenuti per l’esercizio di tali funzioni.
2. L’ABE rimborsa all’autorità competente i costi stimati sostenuti per l’esercizio delle funzioni a norma del regolamento (UE) 2023/1114 con un importo che soddisfi le condizioni seguenti:
a)
l’importo è concordato dall’ABE e dall’autorità competente prima che abbia luogo la delega delle funzioni;
b)
l’importo è inferiore o uguale all’importo totale della commissione annuale per attività di vigilanza versata all’ABE dai pertinenti emittenti di token collegati ad attività significativi o emittenti di token di moneta elettronica significativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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