Art. 5 · Rimborso per le autorità competenti

Art. 5

Rimborso per le autorità competenti

In vigore dal 22 feb 2024
Rimborso per le autorità competenti 1.   In caso di delega di funzioni dell’ABE alle autorità competenti a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, solo l’ABE addebita agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi commissioni a copertura dei costi sostenuti per l’esercizio di tali funzioni. 2.   L’ABE rimborsa all’autorità competente i costi stimati sostenuti per l’esercizio delle funzioni a norma del regolamento (UE) 2023/1114 con un importo che soddisfi le condizioni seguenti: a) l’importo è concordato dall’ABE e dall’autorità competente prima che abbia luogo la delega delle funzioni; b) l’importo è inferiore o uguale all’importo totale della commissione annuale per attività di vigilanza versata all’ABE dai pertinenti emittenti di token collegati ad attività significativi o emittenti di token di moneta elettronica significativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1503:oj#art-5