Art. 3

Metodi di analisi per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi

In vigore dal 20 feb 2024
Metodi di analisi per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi I metodi di analisi di riferimento per la quantificazione del livello di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio per ciascuna sostanza attiva antimicrobica elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/4, di cui all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento. È tuttavia possibile utilizzare metodi di analisi alternativi, a condizione che siano validati conformemente a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale, siano idonei a rilevare un LOQ pari o inferiore a quello stabilito nell’allegato del presente regolamento per la stessa sostanza attiva antimicrobica e siano considerati equivalenti dalle autorità competenti degli Stati membri.
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