Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 20 feb 2024
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce livelli massimi specifici di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio per le sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/4 e metodi di analisi per tali sostanze attive antimicrobiche nei mangimi, come previsto all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/4.
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