Art. 2

Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione

In vigore dal 12 feb 2024
Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri che decidono di avvalersi della deroga di cui all’, paragrafo 1, notificano alla Commissione la decisione adottata a norma di tale articolo mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Gli Stati membri includono la decisione adottata a norma dell’, paragrafo 1, nella sezione 3.10 relativa alla condizionalità e alla norma BCAA dei piani strategici della PAC nell’ambito della prima domanda di modifica del piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 dopo la notifica di cui al primo comma. Le decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 1, non sono soggette all’approvazione della Commissione di cui all’articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’, paragrafo 1, includono nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che deve essere presentata il 15 febbraio 2025, i dati sul ricorso alla deroga.
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