Art. 1

Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 per l’anno di domanda 2024

In vigore dal 12 feb 2024
Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 per l’anno di domanda 2024 1.   In deroga al primo requisito della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 8, gli Stati membri possono decidere che, per l’anno di domanda 2024, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti a tale norma possano soddisfare il primo requisito della stessa destinando una percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a: — superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo; — le colture azotofissatrici; e/o — colture intercalari. Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari. Gli Stati membri utilizzano un fattore di ponderazione di 1 per le colture intercalari. Le decisioni adottate dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024. 2.   Ai fini dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all’articolo 70 di tale regolamento, e stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per l’anno di domanda 2024, gli Stati membri che adottano le decisioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché, qualora un agricoltore decida di conformarsi al primo requisito della norma BCAA 8 sulla base del requisito di cui al paragrafo 1, i pagamenti siano effettuati solo per impegni che vanno al di là di tale requisito, come stabilito all’articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e all’articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:587:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo