Art. 4

Prevenzione delle emissioni

In vigore dal 7 feb 2024
Prevenzione delle emissioni 1.   Il rilascio intenzionale gas fluorurati a effetto serra nell'atmosfera è vietato se non è tecnicamente necessario per l'uso previsto. Se un rilascio intenzionale è tecnicamente necessario per l'uso previsto, gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra adottano tutte le misure che sono tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire, per quanto possibile, il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi. 2.   In caso di fumigazione con fluoruro di solforile, gli operatori documentano l'uso di misure di cattura e raccolta o specificano i motivi per cui le misure di cattura e raccolta non erano tecnicamente o economicamente praticabili. Gli operatori conservano gli elementi di prova per cinque anni e li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta. 3.   Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o gli operatori di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, e le imprese in possesso di tali apparecchiature durante il trasporto o lo stoccaggio di queste ultime adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio accidentale di tali gas. Adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le perdite di gas. 4.   In fase di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas fluorurati a effetto serra e del loro trasferimento da un contenitore o sistema a un altro, a un'apparecchiatura o impianto, l'impresa interessata adotta tutte le precauzioni necessarie per limitare per quanto possibile il rilascio di tali gas. Il presente paragrafo si applica altresì se i gas fluorurati a effetto serra risultano come sottoprodotti. 5.   Se è rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, l'operatore e il fabbricante di apparecchiature e l'operatore di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, come anche l'impresa in possesso di tale apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio provvedono a che l'apparecchiatura o l'impianto in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra siano riparati senza indebito ritardo. Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell', paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata conformemente all' non prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace. Per le apparecchiature mobili di cui all', paragrafo 3, lettere a), b) e c), un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione. 6.   Fatto salvo l', paragrafo 1, primo comma, è vietata l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra, a meno che il produttore o l'importatore non dimostri all'autorità competente di uno Stato membro, all'atto dell'immissione sul mercato, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra, compreso nella produzione delle materie prime usate nella produzione di tali gas, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili. Per fornire le necessarie prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa: a) che stabilisce l'origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato; b) che identifica l'impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l'identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato; c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall'UNFCCC per l'incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo; d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell'importazione. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 7.   Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono certificate conformemente all' e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e, quando i gas fluorurati a effetto serra sono utilizzati nei commutatori elettrici, anche nell'allegato III. Le persone giuridiche che effettuano l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all', paragrafo 2, lettere da a) a e), e all', paragrafo 3, lettere a) e b), sono certificate conformemente all' e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1. Le persone fisiche che effettuano la manutenzione o l'assistenza e la riparazione di apparecchiature di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati a effetto serra nei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e di apparecchiature mobili elencate all', paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento sono in possesso almeno di un attestato di formazione conformemente all', paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
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