Art. 35

Riesame

In vigore dal 7 feb 2024
Riesame 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare gli allegati I, II, III e VI per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale dei gas ivi elencati, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione adottate dall'IPCC oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica (Scientific Assessment Panel – SAP) del protocollo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare gli elenchi di gas di cui agli allegati I, II e III qualora il SAP o un'altra autorità di pari rango constati che tali gas hanno un impatto significativo sul clima e qualora tali gas siano esportati, importati, prodotti o immessi sul mercato in quantità significative. 3.   Entro il 1° luglio 2027 la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull'esistenza di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili, che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nelle apparecchiature mobili di refrigerazione e di condizionamento, e presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare l'elenco riportato all'allegato IV. 4.   Entro il 1o luglio 2028 la Commissione pubblica una relazione atta a valutare l'impatto del presente regolamento sul settore sanitario, in particolare per quanto concerne la disponibilità di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, nonché l'impatto sul mercato delle apparecchiature di raffrescamento utilizzate in combinazione con le batterie. 5.   Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione pubblica una relazione sugli effetti del presente regolamento. La relazione comprende una valutazione dei seguenti elementi: a) la potenziale esistenza di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico, sufficientemente disponibili e affidabili che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nei prodotti e nelle apparecchiature elencati nell'allegato IV soggetti a divieti non ancora applicabili al momento della valutazione, in particolare prodotti e apparecchiature soggetti al divieto completo di usare gas fluorurati a effetto serra, compresi i condizionatori d'aria e le pompe di calore di tipo split; b) gli sviluppi internazionali pertinenti per il settore del trasporto marittimo e la potenziale estensione dell'ambito di applicazione dei requisiti in materia di contenimento ai gas fluorurati a effetto serra contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento delle navi; c) la potenziale estensione dell'ambito di applicazione del divieto di esportazione di cui all', paragrafo 3, tenendo conto, tra l'altro, del possibile aumento della disponibilità mondiale di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra a basso GWP o di alternative naturali, e degli sviluppi previsti dal protocollo; d) la potenziale inclusione nelle quote stabilite a norma dell', paragrafo 1, degli idrofluorocarburi di cui all', paragrafo 2, in particolare gli idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori; e) il rischio di un'eccessiva riduzione della concorrenza sul mercato a causa dei divieti e delle relative eccezioni di cui all', paragrafo 9, e all', paragrafo 9, sui commutatori elettrici ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA. Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che può includere modifiche dell'allegato IV. 6.   Prima del 1o gennaio 2040 la Commissione riesamina il fabbisogno di idrofluorocarburi nei settori in cui sono ancora utilizzati e l'eliminazione graduale entro il 2050 delle quote di HFC di cui all'allegato VII, in particolare tenendo conto degli sviluppi tecnologici, della disponibilità di alternative agli idrofluorocarburi per le applicazioni pertinenti e degli obiettivi climatici dell'Unione. Se del caso, tale riesame è accompagnato dalla presentazione di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. 7.   Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) può, di propria iniziativa, fornire pareri scientifici ed elaborare relazioni sulla coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e con gli impegni internazionali assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi.
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