Art. 8
Piani di emergenza
In vigore dal 5 feb 2024
Piani di emergenza
1. Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri includono nei propri piani di emergenza:
a)
le azioni per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’;
b)
le misure precauzionali relative agli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione, che figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (7);
c)
le ispezioni ufficiali da effettuare sugli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione;
d)
le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato;
e)
le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante, del legno e della corteccia da distruggere, mediante la notifica dell’ordine di rimozione e l’accesso alle proprietà private.
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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