Art. 8 · Piani di emergenza

Art. 8

Piani di emergenza

In vigore dal 5 feb 2024
Piani di emergenza 1.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri includono nei propri piani di emergenza: a) le azioni per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’; b) le misure precauzionali relative agli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione, che figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (7); c) le ispezioni ufficiali da effettuare sugli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione; d) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato; e) le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante, del legno e della corteccia da distruggere, mediante la notifica dell’ordine di rimozione e l’accesso alle proprietà private. 2.   Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
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