Art. 3

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 5 feb 2024
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da: a) una zona infestata in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate, comprendente le piante infestate e tutte le piante specificate che possono essere infestate («zona infestata»); b) una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 10 km oltre i confini della zona infestata. 2.   La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante specificate nell’area interessata e degli elementi di prova che attestano l’insediamento dell’organismo nocivo specificato. La delimitazione iniziale della zona infestata è immediatamente seguita da un’indagine di delimitazione, con una progettazione e uno schema di campionamento che consentano di rilevare, con un livello di sicurezza del 95 %, una presenza di piante infestate pari all’1 %. L’indagine di delimitazione: a) si basa sugli orientamenti dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis; e b) include il campionamento dei rami o altri metodi adeguati, in grado di rilevare l’organismo nocivo prima della sua comparsa. 3.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse si assicurano che gli operatori professionali e il pubblico in generale siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate. 4.   Le autorità competenti possono decidere di ridurre il raggio della zona cuscinetto, sulla base di informazioni relative alle dimensioni dell’infestazione, alla densità delle piante specificate, all’origine e alla datazione del focolaio. In tal caso, esse comunicano immediatamente detta riduzione alla Commissione e agli altri Stati membri, indicandone i motivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:434:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizione di aree delimitate (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/434) — Testo vigente | Portale Normativo