Art. 2

Indagini sul territorio dell’Unione in conformità all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031

In vigore dal 5 feb 2024
Indagini sul territorio dell’Unione in conformità all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031 1.   Gli Stati membri svolgono con cadenza annuale indagini basate sul rischio volte ad accertare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato nelle aree dei loro territori in cui tale presenza non è nota. 2.   La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare, nello Stato membro interessato, con un livello di sicurezza sufficientemente elevato, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante infestate. Si basano sugli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis e tengono conto del rischio di diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato. 3.   Le indagini sono svolte: a) in aree all’aperto, naturali e urbane, presso fermate situate lungo le strade principali, le ferrovie e altre vie di trasporto, nonché in vivai, centri per il giardinaggio, centri di vendita delle piante, del legno e della corteccia specificati, in segherie di legno di latifoglie e in altri siti pertinenti, a seconda dei casi; b) in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante specificate nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Agrilus planipennis (4). 4.   Le indagini consistono: a) nella cattura dell’organismo nocivo specificato, il che può comprendere l’uso di alberi-trappola; b) se del caso, nell’esame visivo delle piante specificate; c) in caso di sospetto, nel campionamento e nello svolgimento di prove sulle piante specificate e sul legname specificato, compresi i rami tagliati, e sul materiale da imballaggio di legno; nonché d) se del caso, nell’uso di cani da fiuto appositamente addestrati.
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