Art. 31
Conseguenze della non compliance da parte dell'organismo di valutazione della conformità
In vigore dal 31 gen 2024
Conseguenze della non compliance da parte dell'organismo di valutazione della conformità
1. In caso di mancato rispetto dei propri obblighi da parte di un organismo di certificazione o da parte dell'organismo di certificazione competente, qualora sia individuata una non compliance da parte di un'ITSEF, l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, senza indebito ritardo:
(a)
identifica con il sostegno dell'ITSEF in questione i certificati EUCC potenzialmente interessati;
(b)
richiede, se necessario, l'esecuzione di attività di valutazione su uno o più prodotti TIC o profili di protezione da parte dell'ITSEF che ha effettuato la valutazione o di qualsiasi altra ITSEF accreditata e, se del caso, autorizzata che possa trovarsi in una posizione tecnica migliore per sostenere tale identificazione;
(c)
analizza gli impatti della non compliance;
(d)
informa il titolare del certificato EUCC interessato dalla non compliance.
2. Sulla base delle misure di cui al paragrafo 1, l'organismo di certificazione adotta, in relazione a ciascun certificato EUCC interessato, una delle decisioni indicate di seguito:
(a)
mantenere il certificato EUCC inalterato;
(b)
revocare il certificato EUCC in conformità dell' o dell' e, se del caso, rilasciare un nuovo certificato EUCC.
3. Sulla base delle misure di cui al paragrafo 1 l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza:
(a)
segnala, se necessario, la non compliance dell'organismo di certificazione o della relativa ITSEF all'organismo nazionale di accreditamento;
(b)
valuta, se del caso, il potenziale impatto sull'autorizzazione.
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