Art. 14
Revoca del certificato EUCC
In vigore dal 31 gen 2024
Revoca del certificato EUCC
1. Fatto salvo l'articolo 58, paragrafo 8, lettera e), del regolamento (UE) 2019/881, un certificato EUCC è revocato dall'organismo di certificazione che lo ha rilasciato.
2. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 notifica la revoca del certificato all'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza. Tale notifica è trasmessa anche all'ENISA al fine di facilitare l'esecuzione dei suoi compiti a norma dell' del regolamento (UE) 2019/881. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza informa le altre autorità di vigilanza del mercato competenti.
3. Il titolare di un certificato EUCC può richiedere la revoca del certificato.
Storico versioni
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