Art. 17
Rilascio di certificati EUCC per i profili di protezione
In vigore dal 31 gen 2024
Rilascio di certificati EUCC per i profili di protezione
1. Il richiedente la certificazione fornisce all'organismo di certificazione e all'ITSEF tutte le informazioni necessarie, complete e corrette.
2. Gli si applicano mutatis mutandis.
3. L'ITSEF valuta se un profilo di protezione è completo, coerente, tecnicamente valido ed efficace per l'uso previsto e gli obiettivi di sicurezza della categoria di prodotti TIC da esso contemplati.
4. Un profilo di protezione è certificato unicamente:
(a)
da un'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza o da un altro organismo pubblico accreditato come organismo di certificazione; oppure
(b)
da un organismo di certificazione, previa approvazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza per ogni singolo profilo di protezione.
Storico versioni
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