Art. 1
In vigore dal 25 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così rettificato:
1)
nell'allegato, sezione 3, capo 2, punto SERA.3215, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente testo:
«2)
a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;»;
2)
(non riguarda la versione italiana);
3)
nel supplemento all'allegato, tabella relativa all'allegato 2 dell'ICAO, quarta riga, la seconda colonna è sostituita dal seguente testo:
«Il regolamento di esecuzione UE n. 923/2012, paragrafo SERA.3215 b) 2), specifica [con l'aggiunta alla norma ICAO nell'allegato 2, 3.2.3.2 b) del testo sottolineato]:
«2)
a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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