Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così rettificato: 1) nell'allegato, sezione 3, capo 2, punto SERA.3215, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente testo: «2) a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;»; 2) (non riguarda la versione italiana); 3) nel supplemento all'allegato, tabella relativa all'allegato 2 dell'ICAO, quarta riga, la seconda colonna è sostituita dal seguente testo: «Il regolamento di esecuzione UE n. 923/2012, paragrafo SERA.3215 b) 2), specifica [con l'aggiunta alla norma ICAO nell'allegato 2, 3.2.3.2 b) del testo sottolineato]: «2) a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;».
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