Art. 1
In vigore dal 19 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:
1)
l’articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
«6. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all’allegato III, rispettivamente sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all’articolo 19 del presente regolamento.»
;
2)
l’allegato –I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
4)
l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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