Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato: 1) l’articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente: «6.   Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all’allegato III, rispettivamente sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all’articolo 19 del presente regolamento.» ; 2) l’allegato –I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 3) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 4) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:334:oj#art-1