Art. 3

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490

In vigore dal 15 gen 2024
Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 1.   L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 è sostituito dal seguente: Misure transitorie «1.   Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.». 2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.
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