Art. 2
Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652
In vigore dal 15 gen 2024
Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652
1. L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 è sostituito dal seguente:
Misure transitorie
«1. La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».
2. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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