Art. 9

In vigore dal 12 gen 2024
1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui All’. 2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I: a) trasmettono entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco dell’allegato I le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro loro appartenenti, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e b) collaborano con l’autorità compente alla verifica di tali informazioni. 3.   L’inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l’elusione delle misure di cui all’. 4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a). 5.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 6.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento.
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