Art. 12

In vigore dal 12 gen 2024
1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti: a) i fondi congelati a norma dell’ e le autorizzazioni rilasciate in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento; b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2024/287 — Testo vigente | Portale Normativo