Art. 55
Specie vietate
In vigore dal 10 gen 2024
Specie vietate
1. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
a)
razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;
b)
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
c)
canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;
d)
zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calceus), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;
e)
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell'Unione;
f)
razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
g)
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
h)
pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;
i)
squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni
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