Art. 55 · Specie vietate

Art. 55

Specie vietate

In vigore dal 10 gen 2024
Specie vietate 1.   Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti: a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; b) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10; c) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; d) zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calceus), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; e) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell'Unione; f) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a; g) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10; h) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo; i) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell'Unione. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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