Art. 34

Pesca pelagica

In vigore dal 10 gen 2024
Pesca pelagica 1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO: a) un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO; b) dichiarazioni di cattura mensili.
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Pesca pelagica (Art. 34 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo