Art. 33

FAD derivanti e navi d'appoggio

In vigore dal 10 gen 2024
FAD derivanti e navi d'appoggio 1.   I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione. 2.   Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative. 3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500, in deposito e operative. 4.   Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio. 5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro. 6.   L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
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FAD derivanti e navi d'appoggio (Art. 33 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo