Art. 21
Trasmissione dei dati
In vigore dal 10 gen 2024
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
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