Art. 21

Trasmissione dei dati

In vigore dal 10 gen 2024
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
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Trasmissione dei dati (Art. 21 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo