Art. 4
Utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate
In vigore dal 18 dic 2023
Utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate
1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.
2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle pertinenti disposizioni che si applicano alle istituzioni dell’Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell’ambito delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite non abbia dato il suo consenso esplicito.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a meno che lo Stato membro che le fornisce non abbia dato il suo consenso esplicito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:204:oj#art-4