Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2023
Definizioni Si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/691. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «sospetto di frode»: un’irregolarità che a livello nazionale determina l’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode o di altri reati, di cui rispettivamente all’, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371 e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all’, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato la possibile esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:204:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo