Art. 2
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 15 dic 2023
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE
1. Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a fornire a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE contengono il nome, l’indirizzo, i codici di identificazione nazionali, se disponibili, e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la succursale responsabile dello scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA o con le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
2. Le informazioni circa le persone responsabili della gestione della succursale che i GEFIA sono tenuti a fornire a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE contengono il nome, la posizione, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in una posizione direttiva in rapporto alla succursale.
3. Le informazioni circa la struttura organizzativa della succursale che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti:
a)
l’eventuale appartenenza del GEFIA a un gruppo;
b)
una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia del GEFIA o del gruppo del GEFIA;
c)
le seguenti informazioni sull’organizzazione della succursale:
i)
le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico;
ii)
una descrizione del modo in cui la succursale si inserisce nella struttura societaria del GEFIA o, se il GEFIA è membro di un gruppo, nella struttura societaria del gruppo;
iii)
le regole in base alle quali la succursale riferisce al GEFIA;
iv)
una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio approntato dal GEFIA a livello di succursale a norma dell’articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (5);
d)
una sintesi dei sistemi e dei controlli che saranno predisposti, compresi tutti gli elementi seguenti:
i)
le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto delle regole stabilite dallo Stato membro ospitante del GEFIA a norma degli articoli 12 e 14 della direttiva 2011/61/UE;
ii)
le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto degli obblighi di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
iii)
i controlli effettuati sugli accordi di delega con terzi riguardo alle attività svolte dalla succursale;
e)
previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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