Art. 1

Informazioni da comunicare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE

In vigore dal 15 dic 2023
Informazioni da comunicare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE 1.   Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti: a) il nome, l’indirizzo, il LEI e gli estremi del GEFIA; b) il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso il GEFIA responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA. 2.   Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti: a) le particolari attività inerenti alla gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato I della direttiva 2011/61/UE e ai servizi specifici che saranno prestati, di cui all’articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva; b) la strategia aziendale del GEFIA nello Stato membro ospitante, in particolare le categorie di clienti e investitori interessati con cui il GEFIA tratterà nello Stato membro ospitante e il modo in cui tratterà con tali investitori; c) una sintesi dei controlli effettuati sugli accordi di delega con terzi riguardo alle attività svolte nello Stato membro ospitante; d) informazioni sui FIA che il GEFIA intende gestire nello Stato membro ospitante, compresi tutti gli elementi seguenti: i) il nome, lo Stato membro d’origine, la forma giuridica, la strategia di investimento e, se del caso, la durata del FIA; ii) il codice di identificazione nazionale, il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l’identificativo della persona giuridica (LEI) del FIA, se disponibili; iii) nel caso di strutture master-feeder, la denominazione del FIA di destinazione (master), il suo LEI, se disponibile, e, se il GEFIA del FIA di destinazione è diverso dal GEFIA del FIA da gestire, il GEFIA del fondo di destinazione, il suo Stato membro d’origine e, se disponibile, il suo LEI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:912:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo