Art. 6

Cartolarizzazioni STS nel bilancio in essere caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale

In vigore dal 13 dic 2023
Cartolarizzazioni STS nel bilancio in essere caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale Per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio che sono caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale e da fattori di attivazione basati sulla performance a norma dell’articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, e che sono state notificate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento prima del 11 .aprile 2024, i cedenti e le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) possono, senza conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del presente regolamento, continuare a utilizzare la denominazione «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata» o una qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini, purché tali cartolarizzazioni rispettino i requisiti di cui all’articolo 18 di tale regolamento.
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Cartolarizzazioni STS nel bilancio in essere caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/920) — Testo vigente | Portale Normativo