Art. 4

Specificazione dell’applicazione del fattore di attivazione prospettico di cui all’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402

In vigore dal 13 dic 2023
Specificazione dell’applicazione del fattore di attivazione prospettico di cui all’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 1.   Il fattore di attivazione prospettico è determinato in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 4 del presente articolo, in funzione del numero effettivo di esposizioni nel portafoglio («N»), calcolato in conformità dell’articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, alla data di conclusione dell’operazione. 2.   Se N è inferiore a 100, le parti dell’accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori, calcolato in conformità del paragrafo 3. Il fattore di attivazione prospettico si attua se, in qualsiasi momento, il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori, calcolato in conformità del paragrafo 3, scende sotto la soglia determinata in conformità del primo comma. 3.   Per determinare il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori di cui al paragrafo 2, le parti della cartolarizzazione procedono nel modo e nell’ordine di seguito indicato: a) consolidano le esposizioni multiple verso lo stesso debitore e le trattano come un’unica esposizione; b) ordinano in modo decrescente le esposizioni consolidate verso i singoli debitori in base al loro importo in essere; c) sommano gli importi in essere delle esposizioni consolidate verso i singoli debitori, iniziando dall’esposizione più elevata, in ordine decrescente; d) la somma di cui alla lettera c) si interrompe prima che, aggiungendo l’esposizione successiva, si determini un totale superiore alla somma degli importi in essere del segmento protetto con il rango più senior e dei segmenti a esso subordinati. 4.   Se N è uguale o superiore a 100, le parti dell’accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per l’aumento del rapporto tra l’importo in essere delle categorie di rischio di credito più elevato, determinato conformemente al paragrafo 8, e l’importo totale in essere di tutte le esposizioni cartolarizzate («rapporto delle categorie di rischio di credito più elevato»), con riferimento allo stesso rapporto alla data di conclusione dell’operazione. Il fattore di attivazione prospettico si attua se, in qualsiasi momento, la soglia determinata in conformità del primo comma è superata. 5.   Le parti dell’accordo sulla protezione del credito stabiliscono in modo chiaro, nella documentazione riguardante l’operazione, i criteri per l’assegnazione delle esposizioni alle categorie di rischio di credito. Ai fini del primo comma, le parti dell’accordo sulla protezione del credito determinano, in tale accordo, la differenziazione tra le singole categorie di rischio di credito conformemente: a) alle classi di cui all’articolo 170, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate verso imprese, a eccezione delle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui alla lettera b), enti e amministrazioni centrali e banche centrali; b) alle classi di cui all’articolo 170, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo IRB a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate che sono trattate come esposizioni da finanziamenti specializzati cui sono applicati i metodi di cui all’articolo 153, paragrafo 5, del suddetto regolamento; c) alle classi o pool di cui all’articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo IRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate che sono trattate come esposizioni al dettaglio; d) in tutti gli altri casi, alla disciplina contabile applicabile, applicata dal cedente nel proprio bilancio. 6.   Le parti dell’accordo sulla protezione del credito assegnano le esposizioni indicate di seguito alle categorie di rischio di credito più elevato tra le categorie di rischio di credito determinate conformemente al paragrafo 5: a) tutte le esposizioni in stato di default di cui all’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) tutte le esposizioni verso un debitore di affidabilità creditizia deteriorata; c) tutte le altre esposizioni che, in base all’accordo sulla protezione del credito, sono associate a un rischio di credito più elevato diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). Le parti dell’accordo sulla protezione del credito escludono dall’assegnazione di cui al primo comma tutte le esposizioni che sono state interessate da un evento creditizio previsto nell’accordo sulla protezione del credito e per cui è stato effettuato un pagamento intermedio o finale per la protezione del credito che ha ridotto l’importo totale del segmento protetto e degli altri segmenti a esso subordinati. 7.   Se le esposizioni cartolarizzate includono più di un gruppo di esposizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), le parti dell’accordo sulla protezione del credito assegnano le esposizioni alla categoria di rischio di credito più elevato per ciascuno dei suddetti gruppi determinati conformemente al paragrafo 5. 8.   Ai fini del paragrafo 4, l’importo in essere delle categorie di rischio di credito più elevato è costituito dalla somma degli importi in essere di tutte le esposizioni cartolarizzate assegnate alle categorie in conformità dei paragrafi 6 e 7.
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