Art. 28

Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali

In vigore dal 13 dic 2023
Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali 1.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati mettono a disposizione sui loro siti web e mantengono aggiornate le seguenti informazioni: a) la giurisdizione cui è soggetta l’infrastruttura TIC utilizzata per il trattamento dei dati dei loro servizi individuali; b) una descrizione generale delle misure tecniche, organizzative e contrattuali adottate dal fornitore di servizi di trattamento dei dati al fine di impedire l’accesso governativo internazionale ai dati non personali detenuti nell’Unione o il loro trasferimento nei casi in cui tale accesso o trasferimento creerebbe un conflitto con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. 2.   I siti web di cui al paragrafo 1 sono elencati nei contratti per tutti i servizi di trattamento dei dati offerti dai fornitori di tali servizi.
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Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali (Art. 28 Regolamento (UE) 2023/2854) — Testo vigente | Portale Normativo