Art. 27

Obbligo di buona fede

In vigore dal 13 dic 2023
Obbligo di buona fede Tutte le parti interessate, inclusi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione, cooperano in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità del servizio di trattamento dei dati.
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Obbligo di buona fede (Art. 27 Regolamento (UE) 2023/2854) — Testo vigente | Portale Normativo