Art. 15

Necessità eccezionale di utilizzare i dati

In vigore dal 13 dic 2023
Necessità eccezionale di utilizzare i dati 1.   Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti: a) se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un’emergenza pubblica e l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti; b) in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora: i) un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione agisca sulla base del diritto dell’Unione o nazionale e abbia individuato dati specifici la cui mancanza gli impedisce di svolgere un compito specifico svolto nell’interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge, quali la redazione di statistiche ufficiali, la mitigazione o la ripresa dopo un’emergenza pubblica; e ii) l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione abbia esaurito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere tali dati, compresi, l’acquisto dei dati sul mercato ai prezzi di mercato o il ricorso a obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati oppure l’adozione di nuove misure legislative che potrebbero garantire la tempestiva disponibilità dei dati. 2.   Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. 3.   L’obbligo di dimostrare che l’ente pubblico non ha potuto ottenere i dati non personali acquistandoli sul mercato non si applica quando il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e quando l’acquisto di tali dati non è autorizzato dal diritto nazionale.
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Necessità eccezionale di utilizzare i dati (Art. 15 Regolamento (UE) 2023/2854) — Testo vigente | Portale Normativo