Art. 15
Necessità eccezionale di utilizzare i dati
In vigore dal 13 dic 2023
Necessità eccezionale di utilizzare i dati
1. Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti:
a)
se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un’emergenza pubblica e l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti;
b)
in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora:
i)
un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione agisca sulla base del diritto dell’Unione o nazionale e abbia individuato dati specifici la cui mancanza gli impedisce di svolgere un compito specifico svolto nell’interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge, quali la redazione di statistiche ufficiali, la mitigazione o la ripresa dopo un’emergenza pubblica; e
ii)
l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione abbia esaurito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere tali dati, compresi, l’acquisto dei dati sul mercato ai prezzi di mercato o il ricorso a obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati oppure l’adozione di nuove misure legislative che potrebbero garantire la tempestiva disponibilità dei dati.
2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.
3. L’obbligo di dimostrare che l’ente pubblico non ha potuto ottenere i dati non personali acquistandoli sul mercato non si applica quando il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e quando l’acquisto di tali dati non è autorizzato dal diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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