Art. 2

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 5 dic 2023
Riservatezza delle informazioni 1.   Le informazioni trasmesse a norma dell’ non rimangono nelle interfacce elettroniche utilizzate per la loro trasmissione più a lungo di quanto necessario per tale trasmissione e sono mantenute riservate dalla Commissione durante la trasmissione. 2.   Le informazioni trasmesse a norma dell’ sono mantenute riservate dagli utenti dell’ICSMS. Esse sono utilizzate solo ai fini dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e al fine di ridurre al minimo i rischi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2712:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo