Art. 2
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 5 dic 2023
Riservatezza delle informazioni
1. Le informazioni trasmesse a norma dell’ non rimangono nelle interfacce elettroniche utilizzate per la loro trasmissione più a lungo di quanto necessario per tale trasmissione e sono mantenute riservate dalla Commissione durante la trasmissione.
2. Le informazioni trasmesse a norma dell’ sono mantenute riservate dagli utenti dell’ICSMS. Esse sono utilizzate solo ai fini dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e al fine di ridurre al minimo i rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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