Art. 1
Informazioni da trasmettere e processo di trasmissione
In vigore dal 5 dic 2023
Informazioni da trasmettere e processo di trasmissione
1. Le informazioni relative ai prodotti vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» da estrarre dai sistemi doganali nazionali e da trasmettere al sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 («ICSMS») a norma dell’articolo 34, paragrafo 6, dello stesso regolamento sono le informazioni:
a)
di cui all’allegato del presente regolamento;
b)
relative ai prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica conformemente ai capitoli da 24 a 96 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5);
c)
disponibili nei sistemi doganali nazionali conformemente ai dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, come indicato nell’allegato del presente regolamento, e nel sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 («banca dati di sorveglianza»).
Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse in un formato aggregato eliminando tutti i dati specifici relativi all’operazione o all’operatore.
Qualora gli Stati membri, in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 o agli del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o ad altre norme transitorie stabilite in tali regolamenti o a norma di tali regolamenti, applichino alla dichiarazione doganale requisiti in materia di dati diversi da quelli stabiliti nell’allegato, le informazioni da trasmettere sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.
2. Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando la banca dati di sorveglianza.
La Commissione provvede affinché le informazioni siano recuperate dalla banca dati di sorveglianza e trasmesse all’ICSMS su base mensile. Ciascuna trasmissione mensile comprende le pertinenti registrazioni di informazioni relative a un periodo di cinque anni precedente il mese di trasmissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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