Art. 1

In vigore dal 27 nov 2023
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 6,6  % 899V Gruppo Wankai New Materials: — Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 10,7  % 899 W Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2  % 899X Altre società che hanno collaborato 11,1  % Cfr. allegato Tutte le altre società 24,2  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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