Art. 1
In vigore dal 27 nov 2023
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Gruppo Sanfame:
—
Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd
—
Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd.
—
Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd.
—
Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd.
6,6 %
899V
Gruppo Wankai New Materials:
—
Wankai New Materials Co., Ltd.
—
Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd.
10,7 %
899 W
Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials:
—
China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD
—
Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.
17,2 %
899X
Altre società che hanno collaborato
11,1 %
Cfr. allegato
Tutte le altre società
24,2 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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