Art. 2

In vigore dal 27 nov 2023
1.   Il dazio istituito dall’ sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della RPC, prodotta per l’esportazione nell’Unione da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd., è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/442. L’importo del dazio antidumping da riscuotere sulle importazioni registrate è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest’ultimo è inferiore al prezzo minimo all’importazione. Non è riscosso alcun dazio sulle importazioni registrate se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione. 2.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/442, che è abrogato.
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