Art. 1

In vigore dal 27 nov 2023
All’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Prezzo minimo all’importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto) Dazio (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto) Codice addizionale TARIC Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd 1 153 A 986 Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd 1 153 A 987 Henan Junhua Development Company Ltd 1 153 A 988 Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. 1 346 8 99B Tutte le altre società — 415 A 999».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/2653 — Testo vigente | Portale Normativo