Art. 2

Inizio del rilascio di visti in formato digitale

In vigore dal 22 nov 2023
Inizio del rilascio di visti in formato digitale 1.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la data a partire dalla quale gli Stati membri devono rilasciare i visti digitali a norma del regolamento (CE) n. 1683/95, quale modificato dal presente regolamento, una volta che: a) siano stati adottati gli atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1683/95; b) l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale; c) eu-LISA abbia convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche per l’inizio del rilascio dei visti in formato digitale e le abbia comunicate alla Commissione. 2.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Entro il 1o dicembre 2026, e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che incidono sui costi complessivi.
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