Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95
In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 sono costituiti da un modello digitale uniforme (“visto digitale”). Essi contengono i campi di dati indicati nell’allegato.
2. Il visto digitale:
a)
è rilasciato sotto forma di codice a barre bidimensionale recante la firma crittografata dell’autorità nazionale di certificazione dello Stato membro di rilascio;
b)
contiene l’immagine del volto del titolare del visto; e
c)
è stampabile.
3. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona “annotazioni” conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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