Art. 8

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione dell’aringa nelle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

In vigore dal 20 nov 2023
Chiusure per proteggere le zone di riproduzione dell’aringa nelle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 La pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche è vietata nei seguenti periodi: — nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1o aprile al 30 aprile; — nelle sottodivisioni 27 e 28.2 dal 16 aprile al 15 maggio; — nelle sottodivisioni 29 e 32 dal 1o maggio al 31 maggio.
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