Art. 8
Chiusure per proteggere le zone di riproduzione dell’aringa nelle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
In vigore dal 20 nov 2023
Chiusure per proteggere le zone di riproduzione dell’aringa nelle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
La pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche è vietata nei seguenti periodi:
—
nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1o aprile al 30 aprile;
—
nelle sottodivisioni 27 e 28.2 dal 16 aprile al 15 maggio;
—
nelle sottodivisioni 29 e 32 dal 1o maggio al 31 maggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2638:oj#art-8