Art. 5
In vigore dal 15 nov 2023
A prescindere dal fatto che uno Stato membro utilizzi il metodo descritto all’ o il metodo descritto all’ o applichi un metodo equivalente che garantisce l’inserimento implicito dell’IVA non riscossa nella propria contabilità come stabilito all’, ciascuno Stato membro effettua – almeno ogni 5 anni – un confronto tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo, analizza il divario e inserisce i risultati di tale analisi nell’inventario RNL, a partire dall’inventario RNL per il ciclo di verifica 2025-2029.
Storico versioni
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